Cambio di Residenza
COMUNE DI CAMPANA (Provincia di Cosenza)
Servizi Demografici
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NOVITA': Cambio di Residenza in tempo reale
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Dal 9 maggio 2012 al via le nuove disposizioni del Ministero dell'Interno
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; in altre parole:
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO
- CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
- EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche redatte su modulistica ministeriale, debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, tramite:
- personalmente presso lo sportello comunale
COMUNE DI CAMPANA - Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Piazza Parlamento n. 26/A -
per richiedere allo sportello l’iscrizione o la variazione anagrafica L’Ufficio Anagrafe osserverà i seguenti orari:
Lunedì | dalle ore 8.30 alle ore 13.30
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Martedì | dalle ore 8.30 alle ore 13.30 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30
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Mercoledì | dalle ore 8.30 alle ore 13.30
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Giovedì | dalle ore 8.30 alle ore 13.30 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30
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Venerdì | dalle ore 8.30 alle ore 13.30
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Sabato | dalle ore 8.30 alle ore 13.30
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Ø per posta raccomandata
COMUNE DI CAMPANA
Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Piazza Parlamento n. 26/A - 87061 CAMPANA (CS)
Ø per fax
0983 - 937898 |
Ø per via telematica
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione (servizio non attivo);
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Gli indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni di residenza sono quelli riportati sul sito istituzionale del Comune di Campana : www.comune.campana.gov.it
A)Per pratiche di residenza e cambio abitazione per cittadini UE ed Extra UE:
- Posta Elettronica Certificata:demografici.campana@asmepec.it
- Posta Elettronica : demografici.luigi@tiscali.it
B)Per pratiche di residenza e cambio abitazione per cittadini italiani
Posta elettronica certificata: anagrafe.campana@asmepec.it
Posta elettronica ordinaria:licciardi.comune@gmail.com
Per qualsiasi informazione, illustrazione o modalità applicativa riguardanti la nuova procedura “del cambio di residenza in tempo reale” è possibile contattare, negli orari di apertura, i Servizi Demografici ai seguenti recapiti telefonici:
0983 - 93191
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IL NUOVO PROCEDIMENTO
RICHIESTA PRODOTTA PERSONALMENTE PRESSO LO SPORTELLO
Viene rilasciata all'interessato, dall’Ufficiale d’Anagrafe, contestualmente alla dichiarazione di dimora abituale resa allo sportello, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 informando l’utente degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, alla presentazione delle dichiarazioni, ad effettuare le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorreranno dalla data di presentazione.
RICHIESTA PRODOTTA MEDIANTE ALTRE MODALITA’
Resta ovviamente fermo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento nei confronti di coloro che, anziché presentarsi personalmente allo sportello, inoltrano la dichiarazione anagrafica con le sopraccitate modalità. Il Comune di nuova iscrizione , nelle more del ricevimento della comunicazione di cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, rilascerà solamente la certificazione relativa:
- alla residenza;
- allo stato di famiglia
In caso di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente.
E’ importante ricordare che:
LE RICHIESTE PRIVE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI(*) SONO IRRICEVIBILI
Qualora nella domanda non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es.: PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale) tali da non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità.
(*) informazioni obbligatorie specificate nei singoli modelli.
MODULISTICA
Dichiarazione di residenza - Allegato 1
Dichiarazione di trasferimento di residenza con provenienza da altro comune - dall’estero - cittadini italiani iscritti all’AIRE - cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune - altri motivi
Dichiarazione di residenza - Allegato 2
Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
Dichiarazione di residenza - Allegato A
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Dichiarazione di residenza - Allegato B
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO DALL’ESTERO DI CITTADINI ISCRITTI ALL’A.I.R.E.
Nei casi di iscrizione di cittadini italiani con provenienza dall’estero iscritti all’A.I.R.E. l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell’iscrizione effettuata il Comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., inoltrando a quest’ultimo i dati forniti dall’interessato su apposito modello ISTAT APR4 (allegato 3).
MODULISTICA
Dichiarazione di residenza - Allegato 1
Dichiarazione di trasferimento di residenza con provenienza da altro comune - dall’estero - cittadini italiani iscritti all’AIRE - cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune - altri motivi
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente se:
- cittadino non italiano, sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero;
- cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
Se la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’APR e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.
MODULISTICA
Dichiarazione di residenza - Allegato 2
Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
ATTENZIONE
Il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, i quali devono obbligatoriamente essere conclusi entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre, la norma prescrive, in caso di non rispondenza della dimora abituale, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
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(*) Paesi membri dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Lì, 01 giugno 2015
IL SINDACO
(Ing. Agostino Chiarello)
(word.documenti.avvisi:l.bonanno)
La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:
- DICHIARAZIONE DI CAMBIO RESIDENZA
(aggiornata e adeguato al Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa) - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO
- ALLEGATO A (Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea)
- ALLEGATO B (Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea)